Art. 25 — Controlli e rendiconti
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I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, di competenza degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' i titoli emessi per il pagamento dei contributi medesimi, sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti sugli ordini di accreditamento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emettere a favore degli uffici medesimi per qualunque importo in deroga ai limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
