Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio centrale di garanzia elettorale in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5, e 15, comma 8, della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (in tema di disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove non prevedono che nel procedimento dinanzi ai Collegi regionali di garanzia elettorale vi sia un soggetto terzo, in posizione autonoma e distinta, il quale provveda agli accertamenti ed alle contestazioni di competenza del Collegio stesso nonché all'impugnativa delle decisioni di quest'ultimo davanti al Collegio centrale, in quanto - premesso che detti Collegi non sono qualificabili come giudici in senso soggettivo, mancando sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenerli sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti - il riconoscimento della legittimazione dell'organo rimettente a sollevare questioni di costituzionalità presupporrebbe necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi anche l'attributo della definitività, nel senso dell'idoneità a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato; attributo che, nella specie, non sussiste, perché avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento 'a quò è prevista l'opposizione di fronte al pretore ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui fa espresso rinvio l'art. 15, comma 15 della legge n. 515 del 1993. Ed è appunto tale giudizio di opposizione, che si conclude con sentenza ricorribile in Cassazione, la sede nella quale deve trovare attuazione il principio di costituzionalità, secondo cui il controllo da parte della Corte deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico. - Sulla legge n. 515 del 1993, cfr., altresì, S. n. 52/1996. red.: G. Leo
Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 13 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica