Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 7 — Provvista di capitali di esercizio

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A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge puo' essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati. Il tasso a carico dei beneficiari e' stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. Il tasso a carico delle cooperative agricole, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art7 · fonte su Normattiva