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Il Fondo gestione provvede per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In particolare esso provvede:

  • a)al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidita' e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, per gli assegni familiari, per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza orfani lavoratori italiani;
  • b)ad assicurare ai lavoratori portuali la corresponsione del salario garantito e della relativa indennita' di contingenza;
  • c)a corrispondere ai lavoratori portuali la tredicesima e quattordicesima mensilita', la retribuzione delle giornate di ferie e di festivita' nazionali ed infrasettimanali;
  • d)al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalita' di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissati - con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali retribuzioni maggiormente rappresentative e periodi di occupazione medi convenzionali;
  • e)alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennita' integrative per malattia;
  • f)al versamento alle compagnie portuali e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, nonche' alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennita' integrative per le giornate di carenza, di indennita', di infortunio e di invalidita' temporanea;
  • g)alle erogazioni ed alle prestazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 2. I titoli e le misure delle erogazioni e delle prestazioni indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da disposizioni legislative, sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base di accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative. Il Fondo gestione provvede altresi' al versamento dei contributi o delle quote sindacali volontarie alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali sulla base degli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 2, nonche' alle spese di amministrazione per il proprio funzionamento.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-17;26~art3 · fonte su Normattiva