Art. 2 — Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
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(( E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato 'Fondo'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. )) ((2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:)) Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1996 al 23 maggio 1999
