In occasione del «Giorno del dono» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinche' l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinche' la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella societa' italiana. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 21 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-14;110~art2 · fonte su Normattiva