Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

Art. 2Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. Le iniziative, gli spettacoli, le attivita' e gli altri incontri di cui al comma 1 possono essere promossi, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Testo vigente dal 20 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;164~art2 · fonte su Normattiva