In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attivita' di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 29 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;59~art6 · fonte su Normattiva