Art. 3 — Programmazione e coordinamento della ricerca
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)). Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, ((...)) iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.
Testo vigente dal 16 luglio 1998
