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Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1994 al 21 luglio 1994

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 302/1994

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1994

    Posto che l'art. 35, della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, impone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi introdotti dalla legge medesima, previa intesa con la regione Valle d'Aosta (e Piemonte), è da ritenersi che l'art. 4, l. 4 gennaio 1994, n. 10, il quale, richiamando tale norma, stabilisce che al predetto adeguamento provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, risulti nella sua dizione obiettivamente equivoco - anche in relazione al breve termine fissato per l'emanazione delle disposizioni di adeguamento - circa il rispetto dello strumento di concertazione con le regioni interessate. Pertanto, il citato art. 4, l. n. 10 del 1994, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394. - In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, numerosa e costante, la giurisprudenza della Corte, che si è pronunciata sul riparto di competenze tra Stato e regioni e sulla necessità che i reciproci rapporti siano ispirati al modello di cooperazione ed integrazione (tra le più recenti: S. nn. 116/1994, 366/1992, 148/1991, 422/1991, 464/1991, 337/1989, 1029/1988, 1031/1988, 344/1987), sulla nozione delle procedure di intesa nelle varie ipotesi (S. nn. 21/1991 e 6/1993) e sulla esigenza che in queste il comportamento delle parti sia ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui (S. nn. 116/1994 e 379/1992) e che l'ente cui spetta esprimere il proprio consenso sia coinvolto anche nella determinazione del contenuto del provvedimento, pena l'annullamento dell'atto adottato senza l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (S. n. 747/1988). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 4 Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali · Art. 35 Legge quadro sulle aree protette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-04;10~art4 · fonte su Normattiva