Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che e' compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista. I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art6 · fonte su Normattiva