L'amministrazione del Parco e' affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un "Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria", cosi' composto:

  • 1)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzione di presidente;
  • 2)il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;
  • 3)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;
  • 4)un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno;
  • 5)un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;
  • 6)due rappresentanti dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria;
  • 7)il capo dell'ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;
  • 8)il sovraintendente ai monumenti della Calabria;
  • 9)il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;
  • 10)un rappresentante del CONI;
  • 11)tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, cui almeno uno o per provincia espresso dalla minoranza;
  • 12)un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate;
  • 13)un docente universitario di botanica;
  • 14)un docente universitario di zoologia;
  • 15)un docente universitario di selvicoltura;
  • 16)un docente universitario di urbanistica;
  • 17)un rappresentante dell'associazione "Italia nostra";
  • 18)un rappresentante dell'associazione dell'unione dei forestali d'Italia. Il direttore del Parco partecipera' ai lavori del Comitato con voto consultivo; Il presidente ed i membri del Comitato di cui al presente articolo sono nominali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennita' di funzione.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art9 · fonte del testo