Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:
- a)la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalita' del Parco;
- b)il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;
- c)l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;
- d)quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco. Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresi' essere sentito:
- a)sui piani di assestamento boschivo;
- b)sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesaggistici;
- c)sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;
- d)sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.
Testo vigente dal 4 maggio 1968
