Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:

  • a)la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalita' del Parco;
  • b)il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;
  • c)l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;
  • d)quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco. Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresi' essere sentito:
  • a)sui piani di assestamento boschivo;
  • b)sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesaggistici;
  • c)sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;
  • d)sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art10 · fonte su Normattiva