Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, e' corrisposto dall'amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprieta', che non siano gia' fissati da altre leggi. L'indennizzo e' determinato dall'ispettore regionale delle foreste, sentito l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art8 · fonte su Normattiva