Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15-decies — Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato

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Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza e' trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15decies · fonte su Normattiva