Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 231/1999

    Questione infondata
    11 giugno 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, non essendo tale attività delegabile al difensore, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità; ed altresì che l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel sistema della predetta legge in tutto rispondente alle esigenze di una tutela la più sollecita possibile del diritto di difesa dei non abbienti, poiché è in base ad essa che il giudice, mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi - una sentenza della Corte che accogliesse la doglianza del giudice 'a quò ed eliminasse quindi la necessità della sottoscrizione di colui che chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio, comporterebbe uno stravolgimento dell'equilibrata scelta del legislatore, giacché gli strumenti surrogatori suggeriti dal rimettente,quali la sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena assunzione di responsabilità penale dell'interessato per l'ipotesi di non veridicità. Del resto, va anche rilevato che l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la sua presumibile non solvibilità costituisce un inconveniente al quale non è possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono ragionevolmente configurate come strettamente riservate alla parte. - Sul <<ruolo centrale dell'autocertificazione dell'interessato nel sistema della legge n. 217 del 1990>>, cfr., 'ex multis', S. n. 144/1992, nonché O. nn. 244/1998 e 386/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art2 · fonte su Normattiva