Art. 3 — Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello stato per i non abbienti), nella parte in cui fissa come condizione per l'ammissione al beneficio la titolarità di un reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad un determinato limite, senza prevedere la possibilità di accertamenti in ordine alle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante e senza che sia consentito al giudice verificare se i suoi redditi siano alimentati da proventi di attività illecite desumibili anche dal suo tenore di vita. Invero - posto che la pur snella procedura di ammissione al beneficio previsto dall'art. 6 l. n. 217 del 1990 è attuativa del dettato costituzionale, poiché la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in tempi brevi, incompatibili con controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante - il pericolo che, a causa della limitatezza dell'accertamento che il giudice è chiamato a compiere in sede di ammissione al beneficio, possano prodursi le situazioni denunciate dal remittente è scongiurato dall'art. 6, comma 3, in forza del quale l'istanza dell'interessato e il decreto di ammissione, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione allegate, devono essere trasmesse all'intendenza di finanza, perché possa verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato e disporre eventuali controlli anche a mezzo della guardia di finanza; ed inoltre, in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche i redditi che provengono da attività illecite, poiché anche con riferimento a questi l'intendente di finanza può proporre al giudice la revoca o la modifica del beneficio e provocare gli effetti recuperatori stabiliti dell'art. 11 in favore dello Stato e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario. - S. n. 144/1992; O. n. 244/1998. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
La previsione dell'rt. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217, secondo la quale, ai fini della verifica del requisito della non abbienza che da' diritto al patrocinio pubblico, i redditi dell'interessato si cumulano con quelli conseguiti da ciascuno dei componenti la famiglia solo in caso di convivenza e non, invece, quando si abbia un mero, anche se apprezzabile, collegamento economico (concretantesi in aiuti, sovvenzioni, contributi) tra non conviventi, non da' luogo a violazione degli artt. 2, 24, terzo comma, e 3 Cost.. Per il suo carattere obiettivo e l'agevole riscontrabilità, infatti, il discrimine della convivenza è certamente funzionale alle esigenze di effettiva solidarietà e garanzia della difesa nei confronti del non abbiente poste dai precetti costituzionali; ne' sussiste, data la disomogeneità delle situazioni comparate, la denunciata disparità di trattamento. D'altra parte, dato che - come la Corte ha già avuto occasione di precisare - nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217). - V. S. n. 144/1992. red.: S. P.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Per contestare, per violazione del principio di eguaglianza nell'attuazione della garanzia, anche per i non abbienti, per mezzo degli appositi istituti previsti dall'art. 24, terzo comma, Cost., del diritto di agire in giudizio, la legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 217 del 1990, nella parte in cui, per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, quando, come nella specie, questo sia richiesto al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale, impone di tener conto, nel riscontro del requisito reddituale, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi ne ha fatto istanza, non può assumersi a "tertium comparationis" la normativa applicabile allorché l'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato venga proposta in sede civile. Anche in tal caso infatti, a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 217, il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto sulla base dello stesso presupposto reddituale previsto dalla disposizione impugnata, e pertanto la denunciata disparità di trattamento non sussiste. (Non fondatezza, sotto l'indicato profilo, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
L'ammissione, nei procedimenti penali, al patrocinio a spese dello Stato, prevista, fra l'altro, nell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in favore dell'imputato privo di redditi in quanto disoccupato, non confligge con l'art. 24, ne' quindi, con l'art. 3 Cost.. Soprattutto riguardo al patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato, infatti, la garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa (cfr. massima B) non ha una portata strettamente soggettiva ma sottinde un più ampio interesse generale: soltanto se all'imputato non abbiente, ancorché tale non incolpevolmente, siano assicurati i mezzi per difendersi, trova ordinata esplicazione la potestà punitiva statuale. Ne' sussiste violazione degli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost., atteso che i valori costituzionali primari espressi nel primo e nel terzo comma dell'art. 24 Cost. fanno aggio, nel caso, sull'esigenza di differenziare la posizione di chi adempia al dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e di chi invece a tale dovere si sottragga. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, legge 30 luglio, n. 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, e 24 Cost.).
Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art3 · fonte su Normattiva