Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 15-duodecies — Nomina del difensore e del consulente tecnico
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Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonche' un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
