Art. 12 — Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nel processo penale, non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti a) le lamentate diversità di disciplina nell'ambito del processo penale tra giudizio di appello e ricorso per cassazione, nonché tra processo penale e processo civile o amministrativo, trovano una ragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra i diversi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare una difesa incondizionata nel giudizio penale; b) il principio del buon andamento si riferisce esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale; c) il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa. - Sul punto sub b) v. citate sentenza n. 115/2001, ordinanze n. 152/2000, n. 381/1999, n. 145/1998, n. 48/1998.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 591 c.p.p.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia poi revocato la costituzione. Infatti, da un lato, la questione è palesemente irrilevante in quanto non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il tema del decidere del giudizio 'a quò (che ha ad oggetto esclusivamente l''an' e il 'quantum' delle singole spettanze richieste dal difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato); e, dall'altro, la doglianza è prospettata in termini del tutto generici, poiché nulla si dice a proposito del "modo" costituzionalmente obbligato attraverso il quale la Corte dovrebbe realizzare l'addizione richiesta.
Art. 97 cost. · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta. Ed invero, la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello Stato. - Cfr. ordinanze n. 355 e n. 200/2000.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Restituzione degli atti al giudice 'a quò, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui concede il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nel caso di uso defatigatorio dei mezzi di gravame, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione delle modifiche alla norma impugnata, introdotte dall'art. 11 della legge 29 marzo 2001 n. 134. M.R.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art12 · fonte su Normattiva