Art. 9 — Nomina del difensore
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò per il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto. Dopo la proposizione della questione, infatti, é entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il cui art. 82, comma 2, ha ridisciplinato la materia 'de qua' ed il cui art. 299 ha abrogato la disposizione denunciata, unitamente all’intero testo della legge n. 217 del 1990.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)
Manifesta infondatezza - per mancanza di elementi idonei a modificare le ragioni di precedenti decisioni rese dalla Corte in relazione a fattispecie in parte identiche e in parte analoghe - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre effettuate al di fuori di esso. - V., per le questioni già oggetto di scrutinio, il richiamo alla sentenza n. 394/2000 e alle ordinanze n. 79/2001, n. 214/2002 e n. 139/2002.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 80 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che identiche questioni sono state già dichiarate infondate e non emergono, allo stato, elementi nuovi atti a modificare le ragioni delle pronuncie originarie. - Cfr. sentenza n. 394/2000 e ordinanza n. 79/2001.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario procedente. Identica questione di legittimità costituzionale è stata infatti già decisa, con la sentenza n. 394 del 2000, e ritenuta infondata sul presupposto che la norma impugnata stabilisce restrizioni che non oltrepassano il limite della ragionevolezza e garantiscono sufficientemente il diritto di difesa. - Sulla discrezionalità del legislatore nello stabilire limiti territoriali all'esercizio della difesa tecnica, si vedano le sentenze n. 61/1996, n. 54/1977. - Sulle modalità di attuazione del diritto di difesa secondo scelte discrezionali del legislatore, si vedano le sentenze n. 394/2000, n. 165/1993, n. 194/1992. M.R.
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Non è fondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, la questione di legittimità dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. La restrizione territoriale, prevista dalla disposizioen denunciata (che resta ferma anche nel vigore della sopravvenuta legge 24 febbraio 1997 n. 27 che ha abolito l'albo dei procuratori legali), non è, infatti, irragionevole, rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento del principio di eguaglianza e della garanzia della difesa - che non è, comunque, compromessa, per l'esistenza, all'interno di ognuno dei distretti di Corte di appello, di una ampia possibilità di scelta del difensore tra i numerosi avvocati ivi esercenti - con altre esigenze, parimenti meritevoli di considerazione, tra cui, in particolare, quelle di bilancio dello Stato.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art9 · fonte su Normattiva