Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 205/2003

    Altra decisione
    11 giugno 2003

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per il riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto. Dopo la proposizione della questione, infatti, é entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il cui art. 82, comma 2, ha ridisciplinato la materia 'de qua' ed il cui art. 299 ha abrogato la disposizione denunciata, unitamente all’intero testo della legge n. 217 del 1990.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 389/2002

    Questione infondata
    23 luglio 2002

    Manifesta infondatezza - per mancanza di elementi idonei a modificare le ragioni di precedenti decisioni rese dalla Corte in relazione a fattispecie in parte identiche e in parte analoghe - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri distretti, il solo rimborso delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre effettuate al di fuori di esso. - V., per le questioni già oggetto di scrutinio, il richiamo alla sentenza n. 394/2000 e alle ordinanze n. 79/2001, n. 214/2002 e n. 139/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 80 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

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  • Ordinanza n. 139/2002

    Questione infondata
    24 aprile 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. atteso che identiche questioni sono state già dichiarate infondate e non emergono, allo stato, elementi nuovi atti a modificare le ragioni delle pronuncie originarie. - Cfr. sentenza n. 394/2000 e ordinanza n. 79/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 3 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art9 · fonte su Normattiva