Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15-quater — Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. L'istanza, a pena di inammissibilita', e' sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. L'istanza e' presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15quater · fonte su Normattiva