Art. 15-quaterdecies — Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
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1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennita', ridotti della meta'. 2. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. 3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale. 4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione e' trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate. 5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. 6. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
