Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15-quindecies — Divieto di percepire compensi o rimborsi

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1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario e' nullo. 2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15quindecies · fonte su Normattiva