Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 15-quinquies — Contenuto dell'istanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
L'istanza prevista dall'articolo 15-quater e' redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilita', oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se gia' pendente, cui si riferisce:
- a)l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
- b)un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 15-ter;
- c)l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa indicato. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 e' causa di inammissibilita' dell'istanza.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
