Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1995

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1995

    Come già chiarito dalla Corte, l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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  • Ordinanza n. 246/1996

    Questione infondata
    12 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che il mancato assolvimento dell'onere di certificazione, attestante lo stato di bisogno, da parte del cittadino italiano che si renda latitante conduce egualmente alla revoca del beneficio dell'assistenza gratuita in giudizio - la norma censurata non da' luogo ad alcuna disparità di trattamento, sotto il profilo del diritto di difesa, tra cittadino italiano e straniero. red.: G. Leo

    Art. 10 cost. · Art. 24 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art5 · fonte su Normattiva