Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15-ter — Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalita' ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15ter · fonte su Normattiva