Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15-undecies — Ammissione da parte del giudice

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Se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al giudice. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15undecies · fonte su Normattiva