Art. 4 — Effetti dell'ammissione al patrocinio
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), <<nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia>>. Infatti, premesso che la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che, pertanto, il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti; <<la soluzione della questione di costituzionalità consegue linearmente al riconoscimento già compiuto dalla Corte>> nelle sentenze n. 199 del 1974 e n. 345 del 1987, <<che le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale>>. Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, <<al pubblico ministero per sostenere l'accusa è consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazioni di oneri economici>>, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario.
Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel testo oggetto di censura, successivamente abrogato ad opera dell'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 134, prevede che, dopo il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio". Infatti l'ordinanza di rimessione, da un lato, contiene un'inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, dall'altro, è carente di motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata, ancorché abrogata. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 319/2006. - In relazione alla omessa considerazione di modifiche normative anteriori all'ordinanza di rimessione, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 48/2006.
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e degli artt. 1 e 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei c…
Art. 97 cost. · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
In base agli artt. 3 e 5 (ma ved. anche l'art. 11) della legge 30 luglio 1990, n. 217, nell'accertamento dello stato di "non abbienza" ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che secondo una recente giurisprudenza della Cassazione non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa. Una diversa interpretazione che - come quella sostenuta dal giudice a quo - nella catalogazione contenuta nelle su indicate disposizioni non rinvenisse tutti i suddetti redditi, confliggerebbe con il canone della ragionevolezza e della coerenza (ved. massima D) ed è quindi da respingere, dovendo i precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi. Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparità di trattamento denunciate, in base a tale errata interpretazione, in riferimento all'art. 3 Cost., e, per le stesse ragioni, neppure l'altra prospettata violazione dell'art. 1 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli art. 3 e 4 legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte riguardante il presupposto reddituale del beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art4 · fonte su Normattiva