La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, cosi' come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.
Testo vigente dal 17 agosto 1978
