La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, cosi' come integrata dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.

Testo vigente dal 17 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;448~art7 · fonte su Normattiva