[1]Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.
[2]Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.
Testo vigente dal 17 febbraio 1942
