Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dipendono dai propri superiori gerarchici e hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
