Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art3 · fonte del testo