Art. 15 — Trattamento di previdenza
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La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e' mantenuta ad esaurimento. Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1961 al 28 ottobre 1971
