Art. 7 — Esami per la promozione a collocatore superiore
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Abrogato dal 8 gennaio 1971
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Abrogato dal 8 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1968 al 8 gennaio 1971. 111 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'esame di idoneita' di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale non si intenda superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1336~art7 · fonte del testo