Art. 7 — Esami per la promozione a collocatore superiore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1961 al 4 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →
L'esame di idoneita' di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale non si intenda superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1961 al 4 febbraio 1968
