Art. 7 — Esami per la promozione a collocatore superiore
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L'esame di idoneita' di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale non si intenda superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parita' di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 gennaio 1968, n. 8
1La L. 10 gennaio 1968, n. 8 ha disposto (con l'art. 1) che "Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo: "La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica"".
Testo in vigore dal 4 febbraio 1968 al 8 gennaio 1971
