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Con effetto dal 1 novembre 1965, e' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facolta' o Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati. La dotazione organica del predetto ruolo e' determinata nella annessa tabella.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 2 dicembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art1 · fonte del testo