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Con effetto dal 1 novembre 1965, e' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facolta' o Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati. 1 La dotazione organica del predetto ruolo e' determinata nella annessa tabella.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 ha disposto (con l'art. 3) che "In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facolta' altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, e' soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74 per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1 novembre 1973".
Testo in vigore dal 2 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008
