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All'atto della nomina, ai professori aggregati e' attribuito il coefficiente 500. Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo. All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580. Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati e' attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820. Ai professori aggregati e' attribuita l'indennita' di ricerca scientifica nelle misure e con le modalita' previste per i professori incaricati esterni delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria. Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati. In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste, disposizioni piu' favorevoli.
Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
