Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilita' di posti di ruolo, da una ad altra Facolta' o Scuola dello stesso o di altro Ateneo, il trasferimento e' richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facolta' o Scuole che hanno la disponibilita' del posto di ruolo alle Facolta' o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati. Il provvedimento e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato e assegnato, o per un gruppo affine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art9 · fonte del testo