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I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilita' di posti di ruolo, da una ad altra Facolta' o Scuola dello stesso o di altro Ateneo, il trasferimento e' richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facolta' o Scuole che hanno la disponibilita' del posto di ruolo alle Facolta' o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati. Il provvedimento e' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato e assegnato, o per un gruppo affine.

Testo in vigore dal 30 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;585~art9 · fonte del testo