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Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie della Avvocatura dello Stato, da una Commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

  • 1)dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
  • 2)da due sostituti avvocati generali dello Stato;
  • 3)da un rappresentante del personale delle carriere suindicate;
  • 4)da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dallo incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Testo in vigore dal 11 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

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