Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In deroga agli articoli precedenti:
tolto: a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a norma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo VI, istruzione dei ciechi, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
tolto: b) nulla e' innovato per quanto concerne i direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli "Colosimo") di cui all'articolo 15 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-29;1396~art5 · fonte del testo