Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonche' quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi. Essi dirigono: a) la scuola materna; b) la scuola elementare. Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-29;1396~art2 · fonte del testo