Art. 9
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[1]Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 8, verra' riconosciuta - agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico - una anzianita' di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualita' di direttore, purche' la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo. Detti direttori avranno diritto, se del caso, ad un assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per (carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi e indennita' di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, e' riassorbibile con ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed e' a carico delle rispettive amministrazioni. Tabella delle sedi dei complessi scolastici per ciechi e dei posti di ruolo speciale dei direttori ad essi preposti. Assisi........................................ N. 1 Cagliari...................................... N. 1 Catania....................................... N. 1 Firenze....................................... N. 1 Genova........................................ N. 1 Lecce......................................... N. 1 Milano........................................ N. 1 Napoli "Colosimo"............................. N. 1 Napoli "Martuscelli".......................... N. 1 Padova (Reparto educazione e istruzione)...... N. 1 Palermo...................................... N. 1 Reggio Emilia................................. N. 1 Roma-scuola di metodo......................... N. - Torino........................................ N. 1 Trieste....................................... N. 1
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 ottobre 1960
[4]GRONCHI
[5]FANFANI - BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
