Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali elementari, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purche' abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi. Ai direttori medesimi puo' essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purche' ne abbiano titolo. In questo caso sara' loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-29;1396~art8 · fonte del testo