Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 15 — Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

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Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui ((al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)), in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. Il sindaco e' autorita' comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ((dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonche' il coordinamento dei servizi di soccorso)) e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. (( Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti. 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile.

Testo in vigore dal 14 luglio 2012 al 6 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art15 · fonte su Normattiva