Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
- Art. 1 — Servizio nazionale della protezione civile
- Art. 1-bis — (Servizio nazionale della protezione civile)
- Art. 2 — Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
- Art. 3 — (Attività e compiti di protezione civile)
- Art. 3-bis — Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)
- Art. 3-ter — (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze)
- Art. 4 — Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
- Art. 5 — Stato di emergenza e potere di ordinanza
- Art. 6 — Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
- Art. 7 — Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile
- Art. 8 — Consiglio nazionale della protezione civile
- Art. 9 — Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
- Art. 10 — Comitato operativo della protezione civile
- Art. 11 — Strutture operative nazionali del Servizio
- Art. 12 — Competenze delle regioni
- Art. 13 — Competenze delle province
- Art. 14 — Competenze del prefetto
- Art. 15 — Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
- Art. 16 — Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
- Art. 17 — Gruppi nazionali di ricerca scientifica
- Art. 18 — Volontariato
- Art. 19 — Norma finanziaria
- Art. 20 — (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile)
- Art. 21 — Abrogazione delle norme incompatibili