Art. 2 — Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, in coerenza con il complessivo suo criterio ispiratore, assicura la partecipazione di tutti gli organismi non statali interessati - tra cui le regioni - sia alle attività di emergenza che alla previsione e prevenzione dei rischi; non può quindi desumersi un intento monipolistico del legislatore statale - compulsivo delle competenze regionali - ne' dall'istituzione del Dipartimento della protezione civile (costituente l'indispensabile supporto per le attività governative di promozione e coordinamento) ne' dall'affidamento ad esso della programmazione e pianificazione nazionale degli interventi (alla quale concorrono le stesse regioni in seno al Consiglio nazionale della protezione civile e alla Conferenza permanente Stato-regioni), e tantomeno dalla classificazione degli eventi calamitosi in base alla causa di essi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 1, comma terzo, 2, e 4, comma primo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).
Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art2 · fonte su Normattiva