Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 16 — Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

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Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Testo in vigore dal 17 marzo 1992 al 6 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art16 · fonte su Normattiva